NON SI POTRA'
MAI E NON SI DEVE RISOLVERE UN PROBLEMA COSI' DRAMMATICO COME E’ QUELLO DELLE
CARCERI ITALIANE ATTRAVERSO AMNISTIE , INDULTI , O BRACCIALETTI O ALTRI
ESPEDIENTI BANALI , INUTILI E COSTOSI ..... SONO NECESSARIE RADICALI , RISOLUTIVE RIFORME
ORDINAMENTALI , PROCEDURALI E STRUMENTALI.
PROPOSTA DI RIFORME SULLE
CARCERI ITALIANE
PER LA RISOLUZIONE DEL GRAVOSO PROBLEMA DEL
SOVRAFFOLLAMENTO NELLE CARCERI ITALIANE
Premesso
che l'art. 27 della Costituzione vieta che una pena detentiva
sia in violazione dei diritti umani e prevede che la pena deve
tendere alla rieducazione del carcerato e che la
situazione in cui versano gli Istituti e strutture abitative
penitenziarie italiane ha raggiunto e superato ormai drammaticamente
livelli di sopportabilità e decenza umana,
-Innanzi tutto è assolutamente
necessario che vengano emessi provvedimenti
legislativi volti a ridefinire giuridicamente l’Istituto penale
riguardante l’ordinamento penitenziario e precisamente rivedere la
possibilità , in ordine alla esigenza della sicurezza sociale
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei
confronti di chi ha commesso reati , di una effettiva distinzione applicativa nei confronti dei
soggetti , distinguendo reati gravi e pericolosità dei
soggetti, e reati meno gravi , reati ritenuti di minore entità. Cioè, tenere in luoghi e reparti ben
distinti i soggetti rientranti nel primo caso da tutti quegli altri.
Altresì, applicando una ulteriore importante distinzione , sempre in ordine alla
situazione giuridica processuale personale, riguardo alla
collocazione detentiva, fra chi è
in attesa di giudizio e chi
invece deve scontare una pena divenuta esecutiva.
Per poter tradurre nella realtà
una tale importante riforma , che verrebbe a
costituire sicuramente in modo molto più ragionevole
e umano l’applicazione della giustizia penale , indubbiamente
si rendono indispensabili maggiori strutture
penitenziarie e più personale qualificato, addetto alla sorveglianza.
Allo stato delle cose , vista la
gravissima situazione di sovraffollamento nelle carceri e la
reale confusione di convivenza in merito alle
fattispecie sopra considerate, ad eccezione di quei soggetti rientranti nella applicazione dell'articolo
41-bis ( Il c.d. carcere duro) della Legge 26/7/1975 n.354, e viste le attuali
reali difficoltà di carattere organizzativo ed economico in
cui versa il nostro Paese, si vuole avanzare la PROPOSTA , innanzi tutto , di poter rimettere in efficienza talune tuttora
esistenti strutture penitenziarie dismesse e rimaste abbandonate,
ma ancora utilizzabili, e quindi inoltre considerare come
iniziativa interessante , al fine di acquisire una più ampia disponibilità
allocativa, la possibilità di adibire le ex caserme militari , ormai dismesse,come Istituti penali di custodia cautelare,
nei quali ospitare soggetti imputati di reati non gravi e in attesa di giudizio
ed anche soggetti già condannati però per reati
minori. Pertanto,strutture non caratterizzate secondo le classiche celle
, bensì aventi ambienti più ampi , meno restrittivi , dove poter circolare , avere contatti interpersonali con altri
individui, svolgere attività lavorative
e culturali , sempre sotto la sorveglianza degli operatori penitenziari.
Si tenga presente che le strutture già
utilizzate come caserme militari si presentano idonee allo scopo, dato che le
stesse conservano le caratteristiche tipiche di locali in cui la sicurezza ,
appunto dal punto di vista strutturale, è un fattore già esistente,
ma che naturalmente necessitano di talune opportune modifiche e adattamenti
funzionali.
Oltre al personale addetto alla
custodia cautelare, si può ricorrere alla assunzione anche di
persone aventi la qualifica di assistente
sociale, specialmente se nei luoghi di restrizione si pongono
in essere attività che comportino applicazioni
ed impegni di carattere lavorativo e culturale, volti ad un
effettivo recupero e reinserimento dei soggetti nell’ambito del sociale.
Quanto sopra, può essere
realizzato in tempi non necessariamente lunghi e soprattutto non
comporta oneri rilevanti di spesa e viene a
costituire una soluzione proficua organizzativa e di civiltà
; tutto ciò chiaramente, va posto in essere in aggiunta a quelle norme di legge, già esistenti,( La legge Gozzini n. 663 del 1986,) che contemplano adesso misure alternative e sostitutive alla
detenzione, nonché a quegli altri opportuni provvedimenti
legislativi da approvare e che prevedano una depenalizzazione
dei reati considerati minori.