LA GIUSTIZIA
SOCIALE per una " NUOVA ERA " ( www.movimentodellavoroedellacooperazione.blogspot.com
)
La puntuale
applicazione e realizzazione
nella vita sociale del Paese dei
principali e fondamentali principi normativi contemplati
nella COSTITUZIONE della
REPUBBLICA ITALIANA , i
cui capisaldi sono costituiti dal “ Lavoro “ e
dalla “ Sovranità popolare “ .
Al fine di
poter realizzare una vera e propria
“giustizia sociale “, gli Organi
Istituzionali dello Stato (
Parlamento e Governo ) , oltre che
richiedere nei confronti dei cittadini l’adempimento dei doveri stabiliti nella
Costituzione medesima, DEVONO
garantire ad ogni cittadino , attraverso
l’esercizio delle funzioni dei propri Organi ed Enti politici e amministrativi
, il pieno rispetto e l’attuazione di taluni importanti diritti che
riguardano :
-
Il
diritto alla parità sociale e alla uguaglianza davanti alla legge(art.3)
-
Il
diritto al lavoro ( art. 4 ) e alla
tutela del lavoro ( art. 35 ), il diritto di collaborazione
al lavoro ( art.46 )
-
Il
diritto di libertà personale e di manifestazione del pensiero ( da art. 13 a
art.21. )
-
Il diritto di voto ( art. 48 ) e il diritto di
associazione ( art. 49 )
-
Il
diritto ad una effettiva giustizia fiscale
( art. 53 )
-
Il
diritto ad una efficiente ed efficace giustizia civile e penale ( art. 27 e art. 101 e seg )
-
Il
diritto alla tutela della sicurezza e della salute ( art. 32 e 38 )
-
Il
diritto all’istruzione ( art. 34 )
PROPOSTA DI
RISOLUZIONE DEL GRAVOSO
PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO NELLE
CARCERI ITALIANE
Premesso
che l'art. 27 della Costituzione
vieta che una pena detentiva sia in violazione dei diritti umani e
prevede che la pena deve tendere alla
rieducazione del carcerato e che la
situazione in cui versano gli
Istituti e strutture abitative
penitenziarie italiane ha raggiunto e superato ormai drammaticamente livelli di sopportabilità e
decenza umana,
-Innanzi tutto è assolutamente necessario
che vengano emessi provvedimenti legislativi volti a ridefinire
giuridicamente l’Istituto penale
riguardante l’ordinamento penitenziario e precisamente rivedere la
possibilità , in ordine alla
esigenza della sicurezza sociale sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà nei confronti di chi ha
commesso reati , di una effettiva distinzione applicativa nei confronti dei soggetti , fra
reati gravi ( per esempio , . quelli che comportano pene dai cinque
anni ed oltre,) e reati
meno gravi, le cui pene previste
sono inferiori . Cioè, tenere in luoghi e
reparti ben distinti i soggetti rientranti nel primo caso da tutti
quegli altri. Altresì, applicando una
ulteriore importante distinzione
, sempre in ordine alla situazione giuridica processuale personale, riguardo alla
collocazione detentiva, fra chi è
in attesa di giudizio e chi invece deve
scontare una pena divenuta esecutiva.
Per poter
tradurre nella realtà una tale importante riforma , che verrebbe
a costituire sicuramente in modo molto
più ragionevole e umano
l’applicazione della giustizia penale , indubbiamente si rendono
indispensabili maggiori strutture
penitenziarie e più
personale qualificato, addetto alla sorveglianza.
Allo stato delle cose , vista la gravissima situazione
di sovraffollamento nelle carceri e la
reale confusione di
convivenza in merito
alle fattispecie sopra considerate, ad
eccezione di quei soggetti rientranti nella applicazione dell'articolo 41-bis ( Il c.d. carcere duro) della Legge 26/7/1975 n.354,
e viste le attuali reali difficoltà di carattere organizzativo ed
economico in cui versa il nostro Paese,
si vuole avanzare
la PROPOSTA , innanzi tutto , di
poter rimettere in efficienza
talune tuttora esistenti strutture penitenziarie
dismesse e rimaste abbandonate, ma ancora utilizzabili, e quindi inoltre considerare come iniziativa interessante , al fine di
acquisire una più ampia disponibilità allocativa, la possibilità di adibire
le ex
caserme militari , ormai dismesse, come strutture nelle quali ospitare
i soggetti , però sempre riguardo ai reati non gravi, sia quelli che si
trovino in attesa di giudizio , sia quelli che debbano scontare pene inferiori
, per esempio ai cinque anni.
Si tenga
presente che le strutture prima utilizzate come caserme militari si presentano
idonee allo scopo, dato che conservano le caratteristiche tipiche di locali in
cui la sicurezza , appunto dal punto di vista
strutturale, è un fattore già esistente.
E
riguardo al personale addetto alla custodia cautelare, si può ricorrere alla assunzione anche di persone aventi la qualifica di assistente
sociale, specialmente se nei luoghi di restrizione si
pongono in essere attività che
comportino applicazioni ed
impegni di carattere lavorativo e
culturale, volti al recupero e
reinserimento dei soggetti nell’ambito del sociale.
Quanto
sopra, può essere realizzato in tempi
non necessariamente lunghi e soprattutto
non comporta oneri rilevanti di spesa e
viene a costituire una soluzione
proficua organizzativa e di
civiltà ; tutto ciò , chiaramente, in aggiunta alle norme di legge, già esistenti,( La legge Gozzini , legge n. 663 del 1986,che
dispone una serie di misure alternative alla detenzione in carcere in favore di
coloro che hanno commesso un reato).Inoltre, la necessità di legiferare in
merito ad una depenalizzazione dei reati considerati minori.